Dal 1° marzo del 2023 coloro che tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano già presentato una domanda di assegno unico per i figli a carico, accolta e in corso di validità, avranno il sussidio senza dover presentare una nuova domanda. Tutti gli altri devono presentare istanza all’INPS.
Bisogna comunque inoltrare, anche in casi di rinnovo automatico, la nuova DSU per il 2023 con aggiornamento dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo – e non della somma minima – oltre alla comunicazione di eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda.
Chi già riceve l’assegno unico dal 2022 non deve presentare alcuna domanda nel 2023, ma riceverà in automatico il sussidio per i figli, dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età, di cui vi diamo tutti i dettagli in questa guida.
Viceversa, devono presentare domanda per l’assegno unico universale figli nel 2023 coloro che:
non hanno mai fruito dell’assegno unico nel 2022;
avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non è più attiva (domanda che risulta come “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”).
La domanda per l’assegno unico per i figli a carico 2023, come per il 2022, va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi;
app INPS Mobile.
Informazioni ulteriori nella Circolare n° 132 del 15-12-2022.